
LEGGE DI BILANCIO 2022
Legge 234/2021 pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» il 31 dicembre 2021 e DECRETO COLLEGATO
D.L. 21.10.2021, n. 146/2021
PRINCIPALI NOVITA’ 2022
AGGIORNATE ALLA DATA DEL 7 GENNAIO 2022
AMMORTAMENTI
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Sospensione degli ammortamenti anche nel bilancio 2021, ma solo per chi si è già avvalso integralmente di tale possibilità nel Bilancio 2020.
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ASSEMBLEE SOCIETARIE Bilanci 2021 Proroga al 31 luglio D.L. 228 del 30.12.2021 Milleproroghe 2022
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L’articolo 3, comma 1, dispone la proroga, al 31 luglio 2022 del regime semplificato di svolgimento delle assemblee societarie di cui all’articolo 106 del D.L. 18/2020, ai sensi del quale: – le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1); – le società a responsabilità limitata possono consentire, anche in deroga a quantoprevisto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3).
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AZIENDE Cedute CON BENI IMMOBILI INDICATI CON PREZZO A PARTE: N. 3 IMPOSTE FISSE € 600,00
(legge di bilancio 2022 (legge 234/2021, articolo 1, comma 237).
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RIMANE IN VIGORE ANCHE DOPO il 1° gennaio 2022: a) il valore del trasferimento dei beni immobili compresi in un contratto di cessione di azienda (o di ramo) è gravato: 1. dalle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro cadauna 2. e dall’imposta di registro in misura proporzionale nella misura del: – 15% (minimo mille euro) se si trattava di terreni agricoli(a meno che l’acquirente non fosse un imprenditore agricolo professionale, un coltivatore diretto o soggetti – anche societari – equiparati, caso nel quale si applica la specifica agevolazione di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009); – 9% (minimo mille euro) in ogni altro caso. DALL’1.01.2022 lo scenario sopra descritto rimane immutato. L’innovazione consiste nel fatto che qualora il trasferimento di azienda o ramo di azienda comprenda IMMOBILI STRUMENTALI: – il valore di tali immobili, se isolato dal valore di cessione dell’azienda di cui fanno parte (il quale rimane imponibile, di regola, con l’aliquota del 3%), verrà pertanto tassato complessivamente con 600 euro: Registro € 200 ; Catastale 200; ipotecaria € 200.
Per beni immobili “strumentali” pacificamente si intendonoquelli individuati «di regola, su un criterio oggettivo legato alla classificazione catastale degli stessi, a prescindere, quindi, dal loro effettivo utilizzo» vale a dire quelli classati in Catasto nella categoria A/10 («qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti» dal relativo titolo edilizio) e nei gruppi catastali B, C, D ed E (circolare 22/E/2013, circolare 18/E/2013, risoluzione 430182/1991, circolare 36/1989, nota Direzione generale del Catasto 3/330/1989).
La nuova norma manifesta peraltro una certa frettolosità redazionale quando, nel suo primo periodo, subordina la sua applicazione a due condizioni: 1) la «continuazione dell’attività» dell’azienda oggetto di cessione 2) e il «mantenimento degli assetti occupazionali» e poi quando, invece, nel suo secondo periodo, nel dettare le fattispecie in cui si ha decadenza dall’agevolazione (comminando il recupero dell’imposizione “ordinaria”, ma nessuna sanzione): – dimentica il «mantenimento degli assetti occupazionali» (quindi si apre il tema se il mancato mantenimento integri una fattispecie di decadenza); – indica, come ipotesi di decadenza, la «cessazione dell’attività» aziendale entro cinque anni dall’atto agevolato e il «trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili» in questione entro il quinquennio predetto.
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CARTELLE ESATTORIALI Proroga pagamento di 180 giorni
(D.L. n. 146 del 21.10.2021 e L.B. 2022)
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Il D.L.146/2021= il pagamento delle cartelle esattoriali notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021: proroga pagamento di 180 giorni; Legge Bilancio 2022= il pagamento delle cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022: proroga pagamento di 180 giorni. CONSEGUENTEMENTE: il pagamento cartelle notificata dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 può essere effettuato entro 180 dalla notifica. Nel periodo di differimento non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi, ipoteche) e non decorrono interessi dimora.
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CASA Prorogati i bonus edilizi (Legge di Bilancio)
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CONTANTE Uso giornaliero € 999,99 |
IMPRENDITORI e SOCIETA’ DAL 1° GENNAIO 2022 : – USO GIORNALIERO DEL CONTANTE MASSIMO € 999,99; – USO MENSILE DEL CONTANTE MASSIMO € 5.000,00. Superato tali tetti, l’Agenzia delle Entrate pretende la dimostrazione della destinazione della somma e, in caso di assenza di prove, avvia il recupero a tassazione del denaro che si presume destinato a investimenti in nero. Quindi, ai fini fiscali, dal 1° gennaio 2022 se una ditta individuale o una società: – versa in contanti in un giorno in conto corrente più di € 999,99, deve dimostrare di avere ricevuto pagamenti in contanti da più clienti, ognuno di importo inferiore a € 1.000,00; – versa in contanti in un mese in conto corrente più di € 4.999,99, deve dimostrare di avere ricevuto pagamenti da più clienti ognuno di importo inferiore a € 1.000,00.
Stesso discorso vale anche se una ditta individuale o una società effettua prelevamenti dai propri conti correnti superiori a € 999,99 giornalieri oppure € 4.999,99 mensili. L’Agenzia delle Entrate, infatti, presume che gli importi prelevati siano serviti per effettuare acquisti in nero, a meno che non si dimostri di avere pagato in contanti fatture a fornitori diversi ognuna di importo inferiore a € 999,99 in un giorno; oppure di avere pagato in contanti fatture a fornitori diversi ognuna di importo inferiore a € 1.000,00 in un mese . OLTRE I CONTROLLI FISCALI SONO PREVISTI CONTROLLI DI ATTIVITA’ ILLECITE: ciò si verifica quando la somma supera € 10.000 in un mese. In questo caso è prevista una segnalazione obbligatoria alla Uif (l’Unità di informazione finanziaria) da parte della banca. E ciò vale anche se si tratta di prelievi frazionati in più operazioni di importo inferiore (ad esempio, 10 prelievi da mille euro). La segnalazione viene fatta non per una questione fiscale ma per un controllo sulle attività illecite.
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ESTEROMETRO ABOLITO DA 01.07.2022
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Dal 1°LUGLIO 2022, in seguito all’abrogazione della comunicazione trimestrale dei dati relativi alle operazioni attive e passive con l’estero (c.d.:“Esterometro”), diverrà obbligatorio inviare al SdI le fatture emesse e ricevute rispettivamente verso e da soggetti non residenti. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021 ha previsto che, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2022 verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettano i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato XML e inviando i file al Sistema di interscambio. La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. A SEGUITO DI UN EMENDAMENTO AL DECRETO FISCALE N. 146 DEL 21.10.2021, IL TERMINE E’ STATO PROROGATO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 1° LUGLIO 2022.
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IMU Abitazione Principale: ESENZIONE IMU SOLO UNA VOLTA Esenzione IMU abitazione principale SPETTA SOLO UNA VOLTA. Art. 5-decies D.L. 146 del 21.10.2021 (c.d. Decreto Fiscale)
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Coniugi che abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, l’esenzione IMU si applica SOLO ad 1 immobile, scelto dai coniugi.
Ciò sia nell’ipotesi in cui gli immobili siano situati nello stesso comune che in comuni diversi.
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IMU Fabbricati MERCE: ESENTI Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge Bilancio 2020) |
Altra novità, che proviene dalla legge 27.12.2019, n. 160 (Legge Bilancio 2020), è l’esenzione per i beni merce. Il comma 751 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022l’esenzione Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
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INTRASTAT Eliminato il Modello Intrastat trimestrale acquisti (determinazione di agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm) 489386/2021)
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Negli acquisti intra Ue viene eliminato il modello Intrastat trimestrale.
Cessioni – spedizioni: debutta il dato sull’origine non preferenziale dei beni. Acquisti di valore sotto i 1.000,00 euro basterà il codice unico.
Minirivoluzione dal 1° gennaio 2022 per la compilazione dei modelli Intrastat. In particolare: – viene creato un nuovo modello Intra 1-sexies per recepire alcune informazioni collegate alle transazioni Intra-Ue realizzate in base al contratto di call-off stock; – viene eliminato per gli acquisti intraunionali la presentazione del modello con cadenza trimestrale; – vengono introdotte alcune semplificazioni per le transazioni di valore inferiore a mille euro; – infine viene introdotto, per la prima volta, l’obbligo per le cessioni Intra-Ue di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro. Intra 1-bis spedizioni-cessioni Per le spedizioni o le cessioni Intra-Ue la maggiore novità riguarda il nuovo obbligo di inserire nel modello, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti. Intra 2-bis acquisti L’elenco riepilogativo degli acquisti Intra-Ue si redige solo ai fini statistici. Per questo modello viene abolito l’obbligo di presentazione trimestrale e per la presentazione mensile viene innalzata a 350mila euro la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti. Nel modello non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato e codice Iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta. Regole comuni La determinazione prevede una semplificazione sia per le cessioni e gli acquisti Intra-Ue per le spedizioni e gli arrivi di beni di valore inferiore a mille euro. Per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000». Altra novità riguarda la compilazione del codice della natura della transazione , vale a dire il dato che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi). In particolare, per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti Intra-Ue superiori a 20 milioni di euro viene richiesta, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B). Ad esempio: in caso di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A il codice 5 e in colonna B il codice 1. Intra 2-quater servizi ricevuti Per i servizi Intra-Ue ricevuti vengono previste sostanziali semplificazioni. In primo luogo, viene abolito l’obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale. Inoltre, viene, finalmente, cancellato l’obbligo di fornire le informazioni relative a: codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento. Intra 1-sexies call-off stock Con il Dlgs 192/2021 l’Italia ha recepito la direttiva 2018/1910. Con questo recepimento è stata formalmente introdotta in Italia l’armonizzazione in materia di contratti call-off stock. Con la determinazione in questione viene approvato il modello con cui gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato membro. Il nuovo modello è molto semplificato. |
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IRAP Eliminata per ditte individuali e professionisti (Legge Bilancio)
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Dal 2022 i liberi professionisti e le imprese individuali non pagheranno più l’IRAP. Ultimo appuntamento giugno 2022 col pagamento del saldo IRAP 2021. Le società dovranno continuare a pagare tale tributo. E’ prevista l’abolizione, nel prossimo futuro, anche per esse.
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IRPEF Riduzione aliquote e rimodulazione scaglioni
(Legge di Bilancio)
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Vengono ridotte le aliquote Irpef (da 5 a 4). La seconda aliquota, sullo scaglione da € 15 mila a € 28.000 scende dal 27% al 25%, La terza aliquota scende dal 38% al 35% sulla scaglione da € 28.000 a € 50.000. Quindi: fino a € 15.000 il 23%; su € 13.000 il 25%; su € 22.000 il 35%; oltre € 50.000 il 43%. In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta inoltre per i redditi superiori a 50.000 euro (fino al 31.12.2021 il 43% scattava da 75.000 euro). Vengono riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo) prevedendo un avvicinamento delle soglie di reddito individuate nei vari casi, sebbene le stesse non siano ancora del tutto coincidenti. In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a 50.000 euro (e non più 55.000). Viene riformulata la disciplina del “bonus 100 euro”, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 euro). Per i redditi superiori a 28.000 euro è possibile beneficiare del bonus solo se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla stessa norma è di ammontare superiore all’imposta lorda, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro. Nel complesso può ritenersi che, secondo le prime stime, la Legge di bilancio abbia favorito una riduzione dell’Irpef dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi; sono favoriti soprattutto i contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000.
DIPENDENTI CON REDDITO LORDO FINO A € 20.000,00: CONTRIBUTI INPS A LORO CARICO RIDOTTI DELLO 0.8% (DA 9,19 pagheranno l’8,39 %. L’esonero contributivo dello 0,8%, unito alla revisione della tassazione Irpef, consente di ottenere un vantaggio di 357 euro l’anno per i lavoratori con una retribuzione annua lorda prossima a 20mila euro. Il vantaggio si attesta a 110 euro l’anno per le retribuzioni di 10mila euro e di 35mila euro, laddove si azzera il beneficio contributivo e rimane solo quello fiscale.
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IRPEF e ADDIZIONALI Coltivatori Diretti e IAPiscritti nella Previdenza agricola (L.B. art. 1 comma 25)
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Viene prorogata anche per il 2022 la non imponibilità, ai fini irpef e relative addizionali, del reddito domenicale e agrario. L’esclusione vale anche per i terreni condotti in locazione: naturalmente per il solo reddito agrario, in quanto il domenicale è a carico del proprietario.
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PRODUTTORIAGRICOLI In regime speciale art. 34/633
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Viene confermata anche per il 2022 la percentuale di compensazione del 9,5% per i Bovini e suini.
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PROFESSIONISTI Malattia-infortunio Adempimenti sospesi per 60 girni |
In caso di inabilità (infortunio, malattia) sia il professionista che il suo cliente fruiscono di un ulteriore periodo di 60 giorni. |
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TASSO LEGALE 1,25% annuo
(decreto 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 297 del 15 dicembre 2021).
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Fino al 31.12.2021= 0,01% annuo, il più basso di sempre. Gli interessi legali aumentano di 125 volte.
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TURISMO D.L. 152 del 6.11.2021 (ART. 3) , E MISURA M1C3-33 PNRR
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INCENTIVI: – CREDITO DI IMPOSTA: nella misura dell’80% delle spese ammissibili – e/o un – contributo A FONDO PERDUTO fino al 50% – e/o – un FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO dello 0,50% della durata non superiore ad anni 15, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a mesi 36 dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
A CHI SPETTA: a imprese che alla data di presentazione della domanda: – sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla normativa di riferimento; – hanno una stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale.
REGIONI AMMESSE: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
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